Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le somme raccolte con le ritenute speciali stabilite dagli articoli 9 e 10 saranno mensilmente versato nella Cassa depositi e prestiti la quale ne curera' la gestione, tenendo aperto un conto corrente col tesoro che fara' i prelevamenti occorrenti:

  • a)per far fronte agl'indennizzi a favore dei cessionari a causa dei rischi diversi;
  • b)per rimborsi agl'impiegati o ai loro eredi, da effettuarsi ai termini dell'art. 10.

[2]Le rimanenti somme accumulate di anno in anno saranno investite con i relativi interessi composti a cura dell'amministrazione della Cassa depositi e prestiti in impiego fruttifero e destinate ad aumentare il fondo di garanzia.

Testo in vigore dal 8 luglio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-06-30;335~art11 · fonte del testo

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