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[1]Le somme raccolte con le ritenute speciali stabilite dagli articoli 9 e 10 saranno mensilmente versato nella Cassa depositi e prestiti la quale ne curera' la gestione, tenendo aperto un conto corrente col tesoro che fara' i prelevamenti occorrenti:
- a)per far fronte agl'indennizzi a favore dei cessionari a causa dei rischi diversi;
- b)per rimborsi agl'impiegati o ai loro eredi, da effettuarsi ai termini dell'art. 10.
[2]Le rimanenti somme accumulate di anno in anno saranno investite con i relativi interessi composti a cura dell'amministrazione della Cassa depositi e prestiti in impiego fruttifero e destinate ad aumentare il fondo di garanzia.
Testo in vigore dal 8 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
