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Alle cessioni considerate in questo titolo sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 1, 5, 6 e nel primo e terzo comma dell'art. 7 della presente legge sostituendosi pero' al Tesoro od allo Stato l'Ente od Istituto da cui l'impiegato cedente dipende.
Testo in vigore dal 8 luglio 1908 al 26 ottobre 1938
