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E' vietata la fidejussione in pro' del cedente da parte di altro impiegato, sempre che l'obbligazione del fidejussore possa risolversi nella cessione di una quota del proprio stipendio o di altro assegno che ne tenga luogo.

Testo in vigore dal 8 luglio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-06-30;335~art14 · fonte del testo

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