Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le Casse di risparmio ed i Monti di pieta' sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegai sopra cessioni del quinto degli stipendi ed assegni nei modi o con le forme stabilite nella presentE legge.

[2]I prestiti che non abbiano la garanzia stabilita dall'art. 8 devono aver quella dell'assicurazione sulla vita e dai rischi diversi, o quello altre malleverie che ne rendano corto il ricupero, nei casi in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la corrisponsione dello stipendio od assegno.

Testo in vigore dal 8 luglio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-06-30;335~art15 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari