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[1]Le Casse di risparmio ed i Monti di pieta' sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegai sopra cessioni del quinto degli stipendi ed assegni nei modi o con le forme stabilite nella presentE legge.
[2]I prestiti che non abbiano la garanzia stabilita dall'art. 8 devono aver quella dell'assicurazione sulla vita e dai rischi diversi, o quello altre malleverie che ne rendano corto il ricupero, nei casi in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la corrisponsione dello stipendio od assegno.
Testo in vigore dal 8 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
