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[1]Le disposizioni della presente legge non pregiudicano i pignoramenti, i sequestri e le cessioni costituite legalmente prima della pubblicazione della legge stessa.

[2]Puo' pero' estinguere l'obbligazione per la quale fu stipulata la cessione prima della pubblicazione della presente legge mediante la restituzione della somma capitale ancora dovuta al cessionario, e la corresponsione degli interessi pattuiti e maturati fino al giorno in cui segue le restituzione, e cio' non ostante qualunque fatto in contrario.

[3]A tal uopo il debitore puo' valersi della facolta' concessa dall'art.5, della presente legge, purche' ad un tempo si estingua la cessione precedentemente contratta, stipulandosi la nuova.

Testo in vigore dal 8 luglio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-06-30;335~art17 · fonte del testo

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