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[1]Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, entro il termine di quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le norme per l'esecuzione della medesima.
[2]La legge entrera' in vigore nel 15° giorno dalla pubblicazione del regolamento. Dal 1° luglio 1908 e fino al giorno dell'attivazione della presente legge, e' estesa la proroga della legge 7 luglio 1902, n. 276 di che alla legge 31 dicembre 1907, n. 803.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 30 giugno 1908.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]GIOLITTI. CARCANO. LACAVA. COCCO-ORTU. ORLANDO.
[7]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 8 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
