Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le cessioni debbono farsi per atto scritto.

[2]L'atto deve essere agli effetti dell'art. 1539 del Codice civile comunicato dalle parti mediante piego raccomandato al direttore generale del tesoro, il quale, accertatane la regolarita', ne dichiara in iscritto, entro giorni trenta dalla ricevuta, l'accettazione al concessionario, e contemporaneamente provvede per l'esecuzione.

[3]La cessione ha effetto, rispetto all'Amministrazione, cominciando dalla rata del mese successivo a quella in cui ebbe luogo la notificazione.

Testo in vigore dal 8 luglio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-06-30;335~art7 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari