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[1]Le cessioni debbono farsi per atto scritto.
[2]L'atto deve essere agli effetti dell'art. 1539 del Codice civile comunicato dalle parti mediante piego raccomandato al direttore generale del tesoro, il quale, accertatane la regolarita', ne dichiara in iscritto, entro giorni trenta dalla ricevuta, l'accettazione al concessionario, e contemporaneamente provvede per l'esecuzione.
[3]La cessione ha effetto, rispetto all'Amministrazione, cominciando dalla rata del mese successivo a quella in cui ebbe luogo la notificazione.
Testo in vigore dal 8 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
