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Gli impiegati e gli ufficiali enumerati nella prima parte dell'art. 3 che cedono parte dei loro emolumenti, devono rilasciare sulla prima rata di stipendio con la quale ha inizio la cessione, oltre alla quota ceduta, anche una somma corrispondente al 2 per cento sull'ammontare complessivo della cessione stessa - e tale somma sara' dal tesoro versata al fondo di garanzia di cui al precedente art. 8.

Testo in vigore dal 8 luglio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-06-30;335~art9 · fonte del testo

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