Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1916 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
E' convertito in legge il decreto 14 novembre 1915, n. 1656, col quale viene prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1916-917 l'efficacia delle disposizioni tributarie contenute nelle leggi 16 e 20 dicembre 1914 numeri 1354 e 1384. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1667
1Il Decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1667, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario nel corso del quale sara' pubblicata la pace, e, in ogni caso, per tutto l'esercizio finanziario 1917-918, l'efficacia delle disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 dicembre 1915, n. 1774".
Testo in vigore dal 24 dicembre 1916 al 16 dicembre 2009
