Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1916 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Avranno effetto per gli esercizi finanziari 1915-916 e 1916-917 tutti i provvedimenti tributari emanati, in base alla legge 22 maggio 1915, n. 671, coi decreti Reali 15 settembre 1915, n. 1373; 12 ottobre 1915, numero 1510, e 21 novembre 1915, n. 1643. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1667

1

Il Decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1667, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario nel corso del quale sara' pubblicata la pace, e, in ogni caso, per tutto l'esercizio finanziario 1917-918, l'efficacia delle disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 dicembre 1915, n. 1774".

Testo in vigore dal 24 dicembre 1916 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 1916

Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1915 al 24 dicembre 1916.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1667

    Il Decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1667, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario nel corso del quale sara' pubblicata la pace, e, in ogni caso, per tutto l'esercizio finanziario 1917-918, l'efficacia delle disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 dicembre 1915, n. 1774".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1915-12-21;1774~art3 · fonte del testo