- a)La linea fra Alessandria d'Egitto e Massaua di cui alla lettera d) dell'art. 1 del quaderno d'oneri B annesso alla vigente convenzione approvata con la legge del 22 aprile 1893, n. 195, e' sostituita, ferma rimanendo la sovvenzione pel solo percorso Alessandria d'Egitto-Massaua e viceversa e nella misura attualmente corrisposta, da una linea diretta fra Genova e Massaua con approdi a Livorno, Napoli, Catania, Alessandria d'Egitto, Porto Said, Suez da eseguirsi con piroscafi della velocita' di 10 miglia all'ora. La Navigazione Generale Italiana e' obbligata, a richiesta del Ministero delle poste e dei telegrafi, ad eseguire l'approdo a Porto Sudan ed ha facolta' di spingere la linea eventualmente ad Hodeida ed a Gibuti. A questa linea saranno applicate le altre clausole contrattuali che erano applicabili a quella che essa sostituisce, salvo quanto e' disposto all'articolo 3 della presente convenzione.
- b)la linea della Tripolitania e Cirenaica, di cui al paragrafo 3° dell'art. 1 della convenzione annessa alla legge del 29 marzo 1900, n. 107, modificata con la lettera b) dell'art. 1 della convenzione approvata con la legge del 29 giugno 1905, n. 299, pur mantenendosi a periodo quattordicinale, e' prolungata, senza sovvenzione, fino ad Alessandria d'Egitto col seguente itinerario: Siracusa-Malta-Tripoli-Misurata-Bengasi-Derna-Alessandria d'Egitto e ritorno, con obbligo di toccare Candia e Canea a viaggi alternati, una volta in andata e una volta in ritorno. Quando per ragioni quarantenarie i piroscafi di questa linea non avessero libera pratica in Alessandria o, di ritorno da Alessandria, non avessero libera pratica a Canea, Candia o Derna, l'itinerario della linea stessa sara' limitato al percorso fra Siracusa e Candia con gli approdi intermedi di Malta, Tripoli, Misurata, Bengasi e Derna.
[2]Anche a questa linea saranno applicate le clausole contrattuali che erano applicabili a quella che sostituisce e salvo sempre quanto detto all'articolo seguente.
Testo vigente dal 31 maggio 1907
