Dal giorno in cui entrera' in vigore la presente convenzione, fermo il disposto dell'art. 3 della convenzione annessa alla legge 29 giugno 1905, n. 299:
- a)Le prove e visite ai piroscafi prescritte dagli attuali quaderni d'oneri non saranno ulteriormente ripetute. S'intende per altro che continueranno ad eseguirsi tutte le visite prescritte dal Codice marittimo e dal relativo regolamento per quanto concerne la sicurezza, la navigabilita', gli attrezzi, i corredi, ecc., dei piroscafi, sia nei riguardi della merce che dei passeggieri.
- b)La Societa' per far fronte ai servizi che si intendono prorogati ed a quelli che con la presente convenzione vengono modificati, ha la facolta' di acquistare o noleggiare piroscafi anche di costruzione non italiana, purche' corrispondano alle condizioni di velocita' e tonnellaggio prescritte per le singole linee, cio' che dovra' essere accertato mediante una visita speciale eseguita dalle autorita' marittime, indipendentemente dalle visite prescritte dal Codice e regolamento per la marina mercantile.
Testo vigente dal 31 maggio 1907
