[1]Allegato A.
[2]Convenzione per la proroga dei servizi postali e commerciali marittimi esercitati dalla Navigazione generale italiana.
[3]Il ministro delle poste e dei telegrafi, quello di agricoltura, industria e commercio, quello delle finanze, quello del tesoro e quello della marina a nome dello Stato, i signori comm. Ignazio Florio, vice presidente del Consiglio di amministrazione, e cav. Michele Fileti, condirettore generale della Societa' a nome della Navigazione generale italiana (Societa' riunite Florio e Rubattino) in virtu' di regolare mandato contenuto nella deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 30 gennaio 1907, hanno concordato e stipulato quanto segue:
[4]Art. 1.
[5]A tutti i contratti vigenti fra la Navigazione generale italiana e lo Stato, relativi ai servizi sovvenzionati contemplati nelle convenzioni e nei quaderni d'oneri approvati con le leggi del 22 aprile 1893, n. 195, e modificati con le leggi 3 agosto 1895, n. 471, del 29 marzo 1900, n. 107, dell'8 luglio 1903, n. 335, del 29 giugno 1905, nn. 298-299, e' protratta la scadenza fino al 30 giugno 1910, salvo le modificazioni indicate nei seguenti articoli.
Testo vigente dal 31 maggio 1907
