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((La requisizione dei natanti di laguna, di fiume e lacustri ha luogo con le modalita' della presente legge, tranne per quanto si riferisce al prezzo e alle indennita' spettanti ai proprietari o detentori, indennita' e prezzo per i quali sono invece seguite le norme della legge sulla requisizione del naviglio mercantile)).

Testo in vigore dal 16 marzo 1924 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1913-06-22;693~art13quinquies · fonte del testo