((Concernente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina))
Art. 13-quinquies
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 marzo 1924 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
((La requisizione dei natanti di laguna, di fiume e lacustri ha luogo con le modalita' della presente legge, tranne per quanto si riferisce al prezzo e alle indennita' spettanti ai proprietari o detentori, indennita' e prezzo per i quali sono invece seguite le norme della legge sulla requisizione del naviglio mercantile)).
Testo in vigore dal 16 marzo 1924 al 9 ottobre 2010
