Art. 13-quater
Art. 13 quater ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Testo vigente dal 9 ottobre 2010
Art. 13 quater ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Testo vigente dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1918
Confronto con la versione in vigore dal 16 marzo 1924 al 9 ottobre 2010. 56 parole tolte, 13 parole aggiunte.
tolto: Il prezzo e la indennita' di requisizione dovuti secondo la presente legge sono accresciuti di una quota non superiore ad un decimo quando la cosa requisita, o con la quale si soddisfa la requisizione di cui all'articolo 13-ter, e' mezzo al fine dell'esercizio di una industria o di un commercio e non sia prontamente sostituibile.aggiunto: Art. 13 quater PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-22;693~art13quater · fonte del testo