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[1]((Le autorita' militari non interiori ai comandanti di divisione hanno anche facolta' di requisire, valendosi degli ufficiali di cui al secondo comma dell'art. 13-bis, le prestazioni occorrenti, per trasporti da eseguire nell'interesse del R. esercito e della R. marina a mezzo di quadrupedi, veicoli, natanti od aeronavi.

[2]L'ordine e' dato per iscritto sotto forma di precetto personale ai proprietari o detentori di fatto di quadrupedi, veicoli, natanti, aeronavi, sempre che detti proprietari o detentori esercitino un'industria di trasporto o comunque si trovino, a giudizio dell'autorita' militare, in condizione di poter corrispondere alla richiesta loro fatta. Detto precetto deve indicare, secondo i casi, la specie, il titolo, la potenza e la portata del mezzo di trasporto, specificando anche, nei limiti del prevedibile, la durata approssimativa della prestazione.

[3]Il proprietario o detentore precettato soddisfa le prestazioni requisite o personalmente, o mediante suoi incaricati, con quadrupedi, veicoli, natanti, aeronavi di sua scelta, purche' rispondenti ai requisiti indicati nel precetto, e con personale di condotta e di servizio di sua fiducia, restando a suo esclusivo carico di provvedere a quanto possa occorrere per la regolare esecuzione del trasporto ordinato dall'autorita' militare.

[4]Se il proprietario o detentore precettato per le prestazioni, di cui nel presente articolo, ha in corso contratti di locazione d'opera con persone addette al servizio dei quadrupedi, alla condotta ed al servizio dei veicoli, natanti, aeronavi, ovvero contratti di fornitura di generi e materiali di consumo relativi a tali mezzi di trasporto, i contratti stessi continuano ad avere vigore durante la requisizione.

[5]L'indennita' e' stabilita dall'ufficiale o dagli ufficiali incaricati della requisizione con l'ordine di requisizione o con provvedimento successivo. Essa e' determinata in ragione di tonnellata-chilometro pei trasporti di cose in cui ha principale importanza il peso; in ragione di chilometro per trasporti di persone o di cose ingombranti; sotto forma di noto giornaliero quando il mezzo di trasporto, col personale addettovi, resta a disposizione dell'autorita' militare per i servizi che essa credera' compiere; tenuto sempre conto, secondo i casi, della specie, tipo, potenza, portata del mezzo di trasporto, del suo stato di uso, dei genere di trasporto, delle strade da percorrere, delle tariffe vigenti nel luogo e di ogni altro elemento influente sulla determinazione del giusto prezzo delle prestazioni.

[6]L'indennita' e' corrisposta giusta le norme dell'ultimo comma dell'art. 13-bis)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1206

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Il Decreto Luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1206 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto per la durata della guerra.

Testo in vigore dal 22 settembre 1918 al 16 marzo 1924

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urn:nir:stato:legge:1913-06-22;693~art13ter · fonte del testo