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[1]E' in facolta' del ministro della guerra di far annualmente eseguire una rivista degli animali, veicoli, natanti e aeronavi menzionati nell'art. 1, o anche di una sola parte di essi, per accertare quelli idonei al servizio militare, facendone la stima in base al prezzo corrente sul mercato al momento della visita, tenutone presente il solo valore intrinseco.

[2]Ogni proprietario dei detti animali, veicoli, natanti o aeronavi e' tenuto a farne la presentazione nel luogo, giorno ed ora fissati con apposito manifesto o precetto e nello stretto ordine alfabetico di cognome e nome, con obbligo di fornire altresi' tutte le indicazioni e informazioni richieste.

Testo in vigore dal 26 luglio 1913 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-22;693~art14 · fonte del testo