Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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3 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 16 marzo 1924 al 9 ottobre 2010. 146 parole tolte, 9 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: il Governo del Re, in caso di mobilitazione o nell'imminenza di mobilitazione totale o parziale o in altri casi di urgente necessita', e' autorizzato a requisire per i bisogni del Regio esercito e della Regia marina, mediante pagamento dell'indennita' che sara' come appresso determinata:
tolto: 1° cavalli, muli e altri quadrupedi da soma o da tiro, senza distinzione di sesso, e loro bardature;
tolto: 2° veicoli ordinari a trazione animale, e veicoli a trazione meccanica, automobili, locomotive stradali, e loro attrezzi corrispondenti;
tolto: 3° motocicli d'ogni sorta;
tolto: 4° natanti d'ogni specie, a remi, a vela, a motore, di lago, di laguna o di fiume, con relativa attrezzatura;
tolto: 5°NUMERO SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 31 DICEMBRE 1923aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. tolto: 3225.
tolto: La requisizione e' ammessa per tutti i suaccennati capi, in quanto si trovino nel territorio dello Stato, appartengano a cittadini o a stranieri residenti in Italia e sieno idonei al servizio militare. aggiunto: 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-22;693~art1 · fonte del testo