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[1]Il Governo e' autorizzato a disporre, mediante decreto Reale e sentito il Consiglio dei ministri, che, a fine di esperimento per la mobilitazione del R. esercito e in via affatto eccezionale, l'autorita' militare di determinate Provincie faccia un prelevamento temporaneo, totale o parziale, di quadrupedi, veicoli, natanti o aeronavi, fra quelli indicati nell'art. 1 e che siano stati debitamente precettati.

[2]Tale prelevamento non puo' compiersi che una volta sola durante un quinquennio.

[3]Esso e' fatto a titolo di noleggio, e non puo' oltrepassare il termine di trenta giorni.

Testo in vigore dal 26 luglio 1913 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-22;693~art16 · fonte del testo