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[1]Nel decreto che determina il prelevamento di cui nell'articolo precedente e' stabilito il giorno in cui dovra' cominciare, mai piu' prossimo di un mese alla data della sua pubblicazione; e lo e' pure quello in cui dovra' finire.
[2]Dalla data medesima nessun capo soggetto a prelevamento puo' essere venduto, permutato o altrimenti ceduto.
[3]Sono applicabili le disposizioni degli articoli 8, 12 e 13.
Testo in vigore dal 26 luglio 1913 al 9 ottobre 2010
