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[1]La Commissione provinciale determina il prezzo dei capi da requisirsi, tenendo conto dell'aumento di valore cagionato dalla mobilitazione.

[2]Ove il proprietario non accettasse il prezzo stabilito dalla Commissione, e' sentito il giudizio d'uno dei periti di cui nell'articolo precedente, ed e' definitivo il prezzo risultante dalla media tra quelli attribuiti dalla Commissione e dal perito.

Testo in vigore dal 26 luglio 1913 al 16 marzo 1924

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urn:nir:stato:legge:1913-06-22;693~art9 · fonte del testo