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Per provvedere all'istruzione magistrale nei luoghi nei quali, per le speciali condizioni indicate nell'art. 65, comma 1°, della legge 4 giugno 1911, n. 487, piu' ne sia sentito il bisogno, il Governo del Re puo' procedere, con le norme degli articoli seguenti alla trasformazione totale o parziale in scuole complementari e normali con convitto o no, dei collegi, conservatori, educatori o di altri Istituti d'istruzione e di educazione forniti di personalita' giuridica, e che siano obbligatoriamente mantenuti da enti aventi personalita' giuridica.
Testo in vigore dal 11 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
