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Per provvedere all'istruzione magistrale nei luoghi nei quali, per le speciali condizioni indicate nell'art. 65, comma 1°, della legge 4 giugno 1911, n. 487, piu' ne sia sentito il bisogno, il Governo del Re puo' procedere, con le norme degli articoli seguenti alla trasformazione totale o parziale in scuole complementari e normali con convitto o no, dei collegi, conservatori, educatori o di altri Istituti d'istruzione e di educazione forniti di personalita' giuridica, e che siano obbligatoriamente mantenuti da enti aventi personalita' giuridica.

Testo in vigore dal 11 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-05-25;517~art1 · fonte del testo