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[1]I provvedimenti di trasformazione autorizzati dalla presente legge qualora importino obbligo agli enti locali di corrispondere un contributo suppletivo devono essere preceduti dal parere della Commissione istituita coll'art. 11 del R. decreto 3 agosto 1909, n. 630.
[2]I trasporti di fondi occorrenti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione in attuazione dei provvedimenti di trasformazione di scuole medie o normali sono effettuati con decreto del ministro del tesoro nella misura corrispondente alla spesa effettiva necessaria al mantenimento della scuola di nuova formazione, salvo la costituzione a parte del fondo pei concorsi dello Stato disposti dall'art. 9 della presente legge a vantaggio dei Comuni che istituiscono corsi tecnici complementari. Ove pero' la nuova scuola importi una spesa maggiore, non sara' trasportata al capitolo di sua competenza se non la somma corrisposta alla spesa effettiva sostenuta nell'anno scolastico precedente per il mantenimento della scuola che si trasforma.
Testo in vigore dal 11 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
