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Nel caso di trasformazione degli Istituti di cui al titolo I della presente legge, per quanto riguarda la sistemazione del personale direttivo ed insegnante e delle istitutrici con o senza insegnamento, saranno seguite le norme da stabilirsi nel regolamento, purche' il personale medesimo sia stato assunto in servizio con nomina regolare od, in difetto di nomina regolare, presti da almeno un triennio lodevole servizio; e salve le prescrizioni che il regolamento stabilira' a riguardo di coloro che non avessero i titoli di abilitazione prescritti.

Testo in vigore dal 11 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-05-25;517~art17 · fonte del testo