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[1]E' data facolta' al Governo di concorrere alla istituzione di asili infantili modello, con annessa scuola pratica magistrale per educatrici della infanzia nelle Provincie contemplate dalla legge 15 luglio 1906, n. 383, ed al loro mantenimento, coi fondi stabiliti per effetto dell'art. 72 della citata legge e col fondo residuale proveniente dalla legge stessa.

[2]E' pure data facolta' al Governo di concorrere alla fondazione ed al mantenimento delle accennate istituzioni nelle altre Provincie del Regno coi fondi stanziati nel capitolo 51 del bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1912-913 e nei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

[3]La misura del concorso dello Stato nelle spese per le dette istituzioni verra' stabilita in speciali convenzioni da stipularsi con gli enti locali e da approvarsi con decreti Reali.

[4]Per l'istituzione degli asili modello nelle provincie contemplate nella citata legge 15 luglio 1906, n. 383, occorre sentire il parere della Commissione centrale istituita dall'art. 73 di essa legge.

[5]Colle norme stabilite nei commi precedenti potranno essere istituiti corsi estivi agli effetti di conferire il diploma di assistente o di maestra giardiniera alle insegnanti che abbiano i requisiti che saranno richiesti dal regolamento.

[6]Il regolamento fissera' anche le condizioni per l'ammissione alle scuole pratiche magistrali di cui ai commi precedenti, e i limiti, la natura e la durata degli insegnamenti e tirocinio che dovranno farsi in queste scuole e nei corsi estivi pel conferimento dei diplomi relativi, e fissera' inoltre le tasse d'iscrizione e di diploma si' per le dette scuole che pei corsi estivi.

Testo in vigore dal 11 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-05-25;517~art18 · fonte del testo