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[1]La trasformazione degli Istituti e' ordinata con decreto Reale, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore d'istruzione, alla quale dovranno essere comunicati anche tutti gli atti di cui nell'articolo precedente.

[2]La Giunta stessa, oltre che sull'opportunita' della trasformazione, dara' il suo parere anche sui limiti e sulle modalita' di questa, come sugli statuti e regolamenti pei nuovi Istituti o enti, che dovranno emanarsi tenendo conto anche delle disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364, sulle antichita' e belle arti.

Testo in vigore dal 11 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-05-25;517~art3 · fonte del testo