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[1]Nei Comuni dove esistono ginnasi isolati, questi, anche se istituiti a totale carico dello Stato, in applicazione del decreto prodittatoriale di Sicilia 17 ottobre 1860, n. 263, possono essere trasformati in scuole normali o complementari, anche miste, comprendendo nella trasformazione i corsi magistrali, eventualmente istituiti nella stessa sede, a norma della legge 21 luglio 1911, n. 861.
[2]E' pure compresa in questa disposizione la trasformazione in scuola normale, giusta l'art. 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487, della scuola di lavoro manuale educativo di Ripatransone, nei limiti del fondo stanziato per detta scuola nel capitolo 71 dell'esercizio 1913-914.
[3]Il Governo del Re e' autorizzato ad istituire, con le norme che saranno stabilite dal regolamento, un corso speciale per il conferimento della abilitazione all'insegnamento del lavoro manuale nelle scuole normali.
[4]Alla relativa spesa sara' provveduto coi fondi autorizzati dalla legge 4 giugno 1911, n. 487.
[5]La trasformazione dovra' essere richiesta dai Comuni noi quali i ginnasi si trovano o dagli enti che ne hanno il mantenimento.
Testo in vigore dal 11 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
