[1]Sono abrogate tutte le altre disposizioni contenute nelle leggi speciali circa la vendita dei beni immobili patrimoniali dello Stato di qualsiasi provenienza e natura.
[2]Nulla pero' e' innovato alle leggi 10 agosto 1862, n. 743 e 2 luglio 1896, n. 268, pei beni ai quali esse si riferiscono ne' alla legge 5 luglio 1908, n. 390, relativa agli immobili devoluti allo Stato per debiti d'imposta.
[3]Rimangono pure in vigore le disposizioni della legge 7 luglio 1907, n. 429, concernenti l'alienazione dei relitti di terreni e gli altri immobili facenti parte del patrimonio ferroviario. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 giugno 1909, n. 408
1La L. 27 giugno 1909, n. 408 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Tra le leggi mantenute in vigore coll'art. 11 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, sono comprese quelle del 5 maggio 1901, n. 151, 14 luglio 1907, n. 496, e 5 luglio 1908, n. 361, alle quali nulla e' innovato".
Testo vigente dal 18 luglio 1909
