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[1]Sono abrogate tutte le altre disposizioni contenute nelle leggi speciali circa la vendita dei beni immobili patrimoniali dello Stato di qualsiasi provenienza e natura.

[2]Nulla pero' e' innovato alle leggi 10 agosto 1862, n. 743 e 2 luglio 1896, n. 268, pei beni ai quali esse si riferiscono ne' alla legge 5 luglio 1908, n. 390, relativa agli immobili devoluti allo Stato per debiti d'imposta.

[3]Rimangono pure in vigore le disposizioni della legge 7 luglio 1907, n. 429, concernenti l'alienazione dei relitti di terreni e gli altri immobili facenti parte del patrimonio ferroviario.

Testo in vigore dal 25 gennaio 1909 al 18 luglio 1909

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urn:nir:stato:legge:1908-12-24;783~art11 · fonte del testo

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