[1]I beni da alienarsi sono periziati, stimati ed, ove occorra, ripartiti in lotti dall'Ufficio tecnico di finanza della Provincia ove essi o la maggior parte di essi si trovano.

[2]La stima e la ripartizione in lotti con le relative condizioni d'incanto debbono essere approvati dallo intendente di finanza della stessa Provincia.

Testo vigente dal 25 gennaio 1909

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urn:nir:stato:legge:1908-12-24;783~art2 · fonte del testo

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