[1]I beni da alienarsi sono periziati, stimati ed, ove occorra, ripartiti in lotti dall'Ufficio tecnico di finanza della Provincia ove essi o la maggior parte di essi si trovano.
[2]La stima e la ripartizione in lotti con le relative condizioni d'incanto debbono essere approvati dallo intendente di finanza della stessa Provincia.
Testo vigente dal 25 gennaio 1909
