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[1]Il primo esperimento d'asta e' tenuto ad estinzione di candela vergine secondo le norme prescritte dall'art. 674 del codice procedura civile, 2°, 3° e 4° capoverso.
[2]Se l'incanto non puo' compiersi nel giorno indicato nell'avviso d'asta e in questo non siasi altrimenti disposto, sara' continuato nel giorno seguente non festivo.
[3]Qualora non siansi fatte offerte all'incanto il secondo esperimento avra' luogo mediante offerte per schede segrete nei luoghi, nei termini e con le garanzie indicate nel regolamento generale di cui all'art. 14: la aggiudicazione sara' pronunziata a favore di colui, la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo indicato nell'avviso d'asta.
[4]Riuscito infruttuoso anche il secondo esperimento, l'Amministrazione demaniale potra' ordinare ulteriori esperimenti d'asta, con successive riduzioni ciascuna delle quali non potra' eccedere il decimo del valore di stima.
[5]Le aggiudicazioni avvenute nei modi sopra indicati sono di regola definitive, salvo che nell'avviso d'asta sia stato prescritto l'esperimento di un nuovo incanto in base ad eventuali offerte di aumento non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1909 al 1 maggio 1942
