Art. 29
[1]Secondo esperimento d'asta
[2]Quando l'asta sia andata deserta si fa luogo ad un secondo esperimento d'asta, maggiorandosi di un decimo l'aggio base determinato ai sensi dell'art. 21, n. 1. Se per effetto di tale maggiorazione si eccede il limite fissato dall'art. 56, l'asta e' tenuta sulla base dell'aggio medesimo: Per il nuovo esperimento si applicano le disposizioni dei precedenti articoli, ad eccezione del quarto comma dell'articolo 26 e del terzo comma dell'art. 27. I termini fissati dall'articolo 22, n. 7 sono ridotti alla meta'.6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva