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[1]Nel caso di aggiudicazione definitiva, il verbale dell'asta ha gli effetti del contratto di vendita, salva nell'interesse dello Stato, l'approvazione dell'intendente di finanza se il prezzo di vendita non supera le L. 20 mila e se le supera quella del Ministero delle finanze. Qualora il prezzo di vendita oltrepassi le L. 50,000 l'approvazione deve essere preceduta dal parere del Consiglio di Stato sul verbale di aggiudicazione.

[2]Nel termine di giorni dieci da quello nel quale gli sara' stata notificata la intervenuta approvazione, deve l'aggiudicatario versare la differenza fra il decimo del prezzo di vendita e il decimo del valore di stima da lui depositato. Oltre il primo decimo del prezzo deve l'aggiudicatario pagare nel termine ora detto, il valore degli immobili per destinazione esistenti nel fondo per il servizio e la coltivazione del medesimo, a senso dell'art. 413 del codice civile.

[3]Dopo che il verbale d'asta approvato dall'autorita' competente, e' stato registrato presso l'ufficio del registro, l'Intendente di finanza, ottenuta la prova dei pagamenti di cui nel capoverso che precede, ne rilascia all'aggiudicatario un estratto in forma esecutiva; e tale estratto costituisce il titolo per la trascrizione, la presa di possesso e la voltura catastale.

[4]L'aggiudicatario non potra' entrare nel possesso dei beni acquistati prima che sia approvata l'aggiudicazione.

[5]Egli potra', osservato il regolamento del quale all'art. 14, essere autorizzato a raccogliere i frutti pendenti ed al taglio dei boschi ove ne abbia pagato il prezzo, corrispondente al valore dei frutti o del taglio di boschi, od abbia previamente fornita l'idonea garanzia pel pagamento, uniformandosi in ogni caso alle disposizioni delle leggi forestali.

[6]Ove l'aggiudicatario non adempia all'obbligo dei pagamenti indicati nel primo capoverso del presente articolo, egli e' soggetto alla perdita del deposito di cui all'art. 4 e il fondo sara' rivenduto dall'Amministrazione demaniale nei modi indicati nel regolamento; nel caso di differenza in meno fra il prezzo della prima vendita e quello della seconda, il primo aggiudicatario sara' tenuto al rimborso allo Stato del prezzo differenziale e degli interessi relativi decorsi fino al pagamento. Per l'esazione di queste somme dovra' l'Amministrazione demaniale seguire le norme speciali indicate nel regolamento.

[7]Nel caso di differenze in piu', l'eccedenza profitta allo Stato.

Testo in vigore dal 25 gennaio 1909 al 3 novembre 1940

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urn:nir:stato:legge:1908-12-24;783~art7 · fonte del testo

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