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[1]Gl'immobili pei quali sia avvenuta una deserzione d'incanto, possono, quando l'amministrazione lo ritenga conveniente, essere venduti a partiti privati, con che non siano variati, se non a tutto vantaggio dello Stato, il prezzo e le condizioni della vendita.

[2]Il verbale di aggiudicazione in seguito a licitazione privata od il contratto stipulato a trattativa privata e' approvato dall'intendente di finanza o dal Ministero secondoche' il prezzo di vendita non superi o superi le L. 20,000, fermo il disposto dell'art. 6 nel caso che il prezzo superi le L. 50,000.

Testo in vigore dal 25 gennaio 1909 al 3 novembre 1940

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urn:nir:stato:legge:1908-12-24;783~art9 · fonte del testo

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