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Il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinario del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, in conformita' dello stato di previsione, annesso alla presente legge (tabella A).
Testo in vigore dal 30 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
