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Il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinario del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, in conformita' dello stato di previsione, annesso alla presente legge (tabella A).

Testo in vigore dal 30 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-30;601~art1 · fonte del testo