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[1]L'Amministrazione del fondo per il culto e' autorizzata:
- a)ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);
- b)a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, in conformita' dello stato di previsione, annesso alla presente legge (tabella C).
[2]Per gli effetti di che all'articolo, n. 38, del testo unico della legge sulla contabilita' generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.
[3]Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potra' l'Amministrazione del fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.
Testo in vigore dal 30 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
