Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La detta Amministrazione del fondo per il culto e' autorizzata:

  • a)ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, in conformita' dello state di previsione, annesso alla presente legge (tabella D);
  • b)a far pagare le ordinarie e straordinarie del fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, in conformita' dello stato di previsione, annesso alla presente legge (tabella E).

[2]Per gli effetti di che all'articolo n. 38, del testo unico della legge sulla contabilita' generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma quelle, descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

[3]Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4, annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del fondo per il culto potra', per il fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Testo in vigore dal 30 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-06-30;601~art3 · fonte del testo