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A decorrere dal 1° luglio 1911 sara' stanziata nel bilancio del Fondo per il culto la somma di L. 50,000 da erogarsi a beneficio delle Missioni italiane all'estero sottoposte al protettorato del Governo italiano, e che dedicano l'opera loro a scopi d'istruzione e di beneficenza.

Testo in vigore dal 30 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1911-06-30;601~art4 · fonte del testo