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[1]Al comma 1° dell'art. 3 della legge 8 aprile 1906, n. 141, e' sostituito il seguente:
[2]«Le Commissioni giudicatrici dei concorsi generali e speciali saranno nominate dal ministro e composte di almeno tre membri».
Testo in vigore dal 14 marzo 1911 al 16 dicembre 2009
