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[1]All'art. 6 della legge sono sostituiti i due seguenti:
[2]«Art. 6. - Per provvedere alle cattedre nelle sedi piu' importanti, le quali saranno indicate nel regolamento, dovranno bandirsi speciali concorsi, ai quali saranno ammessi:
- a)coloro che occupino o abbiano occupato come insegnanti di ruolo un posto in scuole medie governative;
- b)coloro che in concorsi posteriori alla legge 8 aprile 1906, n. 141, abbiano ottenuto le votazioni prescritte per potere essere dichiarati vincitori per un posto di ruolo nelle scuole predette, quand'anche siano stati classificati soltanto fra gli idonei; fatta solo eccezione pei concorsi a cattedre di materie speciali che saranno designate nel regolamento per le quali il numero degli insegnanti di ruolo sia ristretto, potendo ai concorsi speciali per queste cattedre ammettersi anche tutti gli estranei che abbiano la laurea o il diploma di abilitazione concernente la materia messa a concorso.
[3]I concorsi speciali sono indetti per titoli. Tuttavia quando questi siano stati esaminati e discussi, la Commissione, nei casi e con le norme che saranno stabilite nel regolamento, decidera' se e quali dei concorrenti debbano essere sottoposti ad una o piu' prove scritte, orali, grafiche o pratiche.
[4]In questi concorsi la Commissione potra' proporre un numero di candidati che sara' al piu' il triplo del numero dei posti messi a concorso. Per tutto il resto si applicheranno a questi concorsi le norme stabilite ai precedenti articoli 1 e 2.
[5]L'ufficio di assistente universitario e quello di professore di scuole medie sono incompatibili. Tuttavia e' concesso ai professori di scuole medie l'assumere la carica di assistente a cattedre di scienze sperimentali, quando non vi si oppongano ragioni didattiche e sotto condizioni da stabilirsi dal regolamento.
[6]Osservate le garanzie dell'art. 5, potra' aver luogo, anche senza concorso, il trasferimento di un insegnante dall'una all'altra delle sedi piu' importanti, di cui alla parte prima del presente articolo».
[7]«Art. 6-bis. - Quando nell'avviso di concorso non sia stabilito un termine piu' breve, i risultati di un concorso speciale saranno validi per provvedere alle cattedre nelle sedi piu' importanti che si renderanno vacanti entro un biennio dalla decisione del ministro di cui al penultimo comma dell'art. 3, ferma stante la facolta' nel ministro di fare prima i trasferimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.
[8]Nei limiti e con le norme che saranno stabilite nel regolamento i candidati proposti in concorsi speciali e quegli altri fra i concorrenti che la Commissione designera' come meritevoli di occupare una cattedra della stessa materia potranno essere nominati anche a posti di ruolo che si rendano vacanti in sedi non comprese fra le piu' importanti, quando a tutti i vincitori del concorso generale in vigore alla data dell'approvazione del concorso speciale per parte del ministro sia stata offerta la nomina, e cio' fino all'approvazione degli atti di un nuovo concorso generale.
[9]La disposizione del comma 1° si applica anche a coloro che riuscirono vincitori nei concorsi speciali compiuti nel 1910; e le disposizioni del comma 2° si applicano anche a coloro che risultarono vincitori nei concorsi speciali banditi dopo la pubblicazione della legge 8 aprile 1906, n. 141». 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 luglio 1914, n. 679
1La L. 16 luglio 1914, n. 679 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Al comma 3° dell'art. 2 della legge 12 marzo 1911, n. 177, e' sostituito il seguente: «Le sedi disponibili devono essere nominativamente indicate nell'avviso di concorso e non potranno essere piu' di tre in ciascun bando di concorso. La Commissione designera' in ordine di merito sei vincitori per ciascuna delle sedi. I vincitori, che non accettino la sede per la quale hanno concorso, sono esclusi dal concorso speciale successivo»". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Anche per le assegnazioni alle sedi importanti in seguito a concorso si osserva il disposto del penultimo comma dell'art. 2 della presente legge".
Testo in vigore dal 7 agosto 1914 al 20 dicembre 1922
