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E' prorogato fino al 31 dicembre 1914 il termine di cui al 2° comma dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Testo in vigore dal 14 marzo 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-03-12;177~art3 · fonte del testo