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[1]All'articolo primo della legge 19 luglio 1906, n. 372, recante provvedimenti per i sottufficiali e' sostituito il seguente:
[2]La progressione dei gradi di sottufficiale e' la seguente:
[3]1° sergente; vice brigadiere dei carabinieri Reali;
[4]2° sergente maggiore; brigadiere dei carabinieri Reali;
[5]3° maresciallo (di 3ª, 2ª e 1ª classe); maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali (ordinario, capo e maggiore).
Testo in vigore dal 6 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
