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[1]All'articolo primo della legge 19 luglio 1906, n. 372, recante provvedimenti per i sottufficiali e' sostituito il seguente:

[2]La progressione dei gradi di sottufficiale e' la seguente:

[3]1° sergente; vice brigadiere dei carabinieri Reali;

[4]2° sergente maggiore; brigadiere dei carabinieri Reali;

[5]3° maresciallo (di 3ª, 2ª e 1ª classe); maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali (ordinario, capo e maggiore).

Testo in vigore dal 6 luglio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-07-02;328~art1 · fonte del testo

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