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[1]Ai sottufficiali raffermati con soprassoldo, che non optarono in tempo utile per la legge 19 luglio 1906, n. 372, e' concesso di farlo entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tale opzione avra' pero' effetto dal primo del mese successivo al termine suindicato. I sottufficiali optanti a senso del presente articolo conserveranno il diritto alle indennita' maturate alla data in cui avra' effetto l'opzione, in analogia al disposto dell'art. 15 della legge 19 luglio 1906, n. 372.

[2]Ai sottufficiali raffermati con soprassoldo, che non optarono ne' optino in base al comma precedente per la legge 19 luglio 1906, n. 372, potranno essere conferiti la meta' dei posti di ufficiale d'ordine delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e di ufficiale d'ordine dei magazzini militari, che si facciano vacanti, ancorche' i detti sottufficiali abbiano compiuto il 12° anno di servizio posteriormente all'andata in vigore della legge 14 luglio 1907, n. 483.

Testo in vigore dal 6 luglio 1908 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1908-07-02;328~art10 · fonte del testo

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