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[1]All'art. 3 della detta legge e' sostituito il seguente:

[2]L'avanzamento ai gradi di sottufficiale ha luogo nel modo seguente:

[3]a sergente ed a sergente maggiore con nomina del comandante del corpo;

[4]a maresciallo per arma e per specialita' di arma con nomina del Ministero.

[5]Il passaggio dalla 3ª alla 2ª e dalla 2ª alla 1ª classe di maresciallo ha luogo con nomina del comandante del corpo.

[6]Il grado di sergente maggiore e' conferito ai sergenti idonei all'avanzamento al termine della ferma di sottufficiale, purche' contino almeno sei mesi nel grado di sergente.

[7]Il grado di maresciallo e' conferito, per un terzo dei posti vacanti a scelta e per due terzi ad anzianita', ai sergenti maggiori delle compagnie, squadroni e batterie che abbiano l'attitudine a disimpegnarne le funzioni.

[8]Analogamente nell'arma dei carabinieri Reali, i gradi di maresciallo d'alloggio e di brigadiere sono conferiti per un terzo dei posti vacanti a scelta e per due terzi ad anzianita' rispettivamente ai brigadieri e vice brigadieri.

[9]Le promozioni ai vari gradi di sottufficiale nei carabinieri Reali sono fatte dal comando generale dell'arma.

[10]I sergenti maggiori addetti a cariche speciali designate dal regolamento saranno, se idonei all'avanzamento, promossi al grado di maresciallo nella propria carica quando venga promosso a tal grado un sergente maggiore in servizio presso le truppe inscritto dopo di essi nel rispettivo quadro di avanzamento dell'arma o specialita' dell'arma cui appartengono.

[11]In tempo di pace nessun sergente maggiore puo' essere promosso maresciallo se non conta almeno sei anni di servizio e tre di grado di sergente maggiore.

[12]I marescialli, sia che prestino servizio alla maggiorita' o alle compagnie, squadroni o batterie, sia che occupino cariche speciali nell'interno o fuori dei corpi, saranno nominati di 2ª e di 1ª classe quando raggiungano quattro anni di permanenza nella classe rispettivamente inferiore e purche' ne siano dichiarati meritevoli dalla Commissione di avanzamento.

[13]Tuttavia i marescialli che prestano servizio alle compagnie, squadroni o batterie, potranno ottenere il passaggio di classe anche per merito (a scelta) dopo soli tre anni di permanenza nella classe inferiore, quando posseggano speciali benemerenze di servizio o spiccate qualita' militari. Tali passaggi per merito dovranno pero' essere limitati al quinto delle nomine alla classe superiore che abbiano luogo in ciascun corpo, senza computare in esse quelle dei sottufficiali con cariche speciali.

[14]I sottufficiali trasferiti nel corpo invalidi e veterani per infermita' provenienti da cause di servizio saranno promossi sergenti maggiori al compimento del quinto anno e marescialli al compimento del decimo anno di servizio. I marescialli che sieno in grado di prestare e prestino effettivamente servizio presso qualche ufficio governativo con le sole competenze militari saranno nominati alla 2ª ed alla 1ª classe dopo quattro anni di permanenza nella classe inferiore.

Testo in vigore dal 6 luglio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-07-02;328~art2 · fonte del testo

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