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[1]All'art. 4 della citata legge e' aggiunto il seguente comma:
[2]I sottufficiali del corpo invalidi e veterani saranno collocati a riposo al compimento del ventesimo anno di servizio, a meno che siano in grado di prestare e prestino effettivamente servizio presso qualche ufficio militare, nel qual caso potranno concorrere all'ammissione al servizio sedentario.
Testo in vigore dal 6 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
