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[1]All'art. 5 della detta legge e' sostituito il seguente:
[2]L'assegno giornaliero dei gradi di sottufficiale e' il seguente:
[3]Sergente, L. 2.10.
[4]Sergente maggiore, L. 2.50.
[5]Maresciallo di 3ª classe, L. 3.00.
[6]Maresciallo di 2ª classe, L. 3.50.
[7]Maresciallo di 1ª classe, L. 4.00.
Testo in vigore dal 6 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
