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[1]All'articolo 7 della detta legge e' aggiunto il seguente comma:
[2]I sottufficiali trasferiti nel corpo invalidi e veterani continueranno a ricevere, finche' restano in servizio, l'aumento giornaliero nella limitata misura in cui lo godevano all'atto del trasferimento.
Testo in vigore dal 6 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
