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[1]I caporali maniscalchi giudicati meritevoli di avanzamento, a norma del regolamento, saranno promossi caporali maggiori dopo tre anni di servizio e potranno conseguire i gradi di sergente e di sergente maggiore dopo tre anni di permanenza nel grado rispettivamente inferiore.

[2]I sottufficiali maniscalchi potranno aspirare alla concessione di tre successive rafferme con premio, comprese quelle ottenute nel grado di caporale.

Testo in vigore dal 6 luglio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-07-02;328~art6 · fonte del testo

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