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[1]I caporali maniscalchi che continuo oltre sei anni di servizio alla data in cui andra' in vigore la presente legge, saranno, se dichiarati idonei all'avanzamento, nominati sergenti, e potranno essere promossi sergenti maggiori quando contino nove anni di servizio ed almeno uno nel grado di sergente.

[2]I caporali maniscalchi che contino da tre a sei anni di servizio saranno promossi sergenti al raggiungimento del sesto anno.

Testo in vigore dal 6 luglio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-07-02;328~art8 · fonte del testo

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