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[1]I sottufficiali trasferiti nel corpo invalidi e veterani per infermita' non provenienti da causa di servizio saranno promossi marescialli, qualora prestino servizio presso qualche ufficio governativo con le sole competenze militari.

[2]A tutti i marescialli del corpo invalidi e veterani gia' raffermati con soprassoldo e' dovuto, invece del soprassoldo di rafferma, l'aumento giornaliero d'assegno limitato in ragione degli anni di servizio che avevano all'atto del trasferimento nel detto corpo.

[3]I sottufficiali del corpo invalidi e veterani che non prestino alcun servizio e contino oltre 19 anni di servizio saranno collocati a riposo il 1° luglio 1909.

[4]Sara' fatta eccezione per quei sottufficiali invalidi che per l'eta' avanzata o per infermita' gravi siano riconosciuti assolutamente inabili a qualsiasi occupazione.

[5]Quelli invece che prestino servizio ed abbiano raggiunto il 20° anno di servizio potranno concorrere all'ammissione al servizio sedentario.

Testo in vigore dal 6 luglio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-07-02;328~art9 · fonte del testo

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